Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Registro dei praticanti procuratori legali – Continuazione della pratica forense oltre i termini previsti dalla legge – Ammissibilità.

È consentito al praticante procuratore legale di approfittare di un ulteriore periodo di apprendistato, oltre quello minimo previsto dalla legge, sottoponendosi in tal modo alla incisiva normativa contenuta nel d.p.r. 101/90. Il concetto di pratica forense, infatti, comprende non soltanto il raggiungimento di una minima preparazione tecnica con il conseguente rilascio del certificato, ma anche la maturazione di una esperienza professionale e deontologica più completa. Nulla vieta, pertanto, che il periodo di tale pratica possa essere dilatato secondo inclinazioni naturali e preparazione con una pratica effettiva e provata nella sua continuità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, che pone al consiglio dell’ordine l’obbligo di un opportuno controllo. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona del 3 settembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Bonazzi), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 15 Dicembre 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 03 Settembre 1993
Giurisprudenza CNF

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