Divieto di bis in idem e recidiva specifica

Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato. Non sussiste pertanto violazione del predetto divieto nel caso in cui la contestazione riguardi un’ipotesi di recidiva specifica, cioè allorché l’incolpato reiteri il comportamento per il quale sia stato in precedenza sanzionato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 28 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 11 Ottobre 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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