In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente, ovvero perplessa, obiettivamente incomprensibile e priva di riferibilità ai fatti di causa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401).
Corte di Cassazione (pres. Cappabianca, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 9558 del 18 Aprile 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 401 del 31 Dicembre 2016
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