Il compenso per l’attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale ratione temporis vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all’effettiva valenza professionale espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 C.D. (ora art. 29 nuovo CDF) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa (Nel caso di specie, il compenso richiesto era circa quattro volte superiore a quello effettivamente commisurato al valore della controversia ed alla entità delle prestazioni svolte).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 09 Febbraio 2010 (sospensione)
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