È legittima la cancellazione dal registro dei praticanti procuratori legali, posta in essere del consiglio dell’ordine nell’ipotesi di iscrizione ultrasettennale del praticante senza patrocinio e provvisto del certificato di compiuta pratica. Secondo il disposto dell’art. 4, comma 3, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, infatti, nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti (nel caso di specie il Consiglio nazionale forense ha rigettato il ricorso del praticante cancellato, perché questi ha omesso di documentare la continuità della pratica senza interruzione oltre il semestre). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona del 3 settembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Bonazzi), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 156
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 03 Settembre 1993
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