L’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione, sicché l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario (Nel caso di specie, il professionsita scriveva ai clienti: “…il fascicolo è a Vostra disposizione non appena avrete provveduto al saldo delle mie competenze come da nota che allego”).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 09 Febbraio 2010 (sospensione)
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