Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Obbligo di informazione nei confronti del cliente – Violazione – Responsabilità disciplinare – Sussiste.

L’avvocato che omette di informare il cliente dell’esatto risultato anche positivo di un giudizio, indicandogli, con il dovuto rendiconto, le ragioni di credito per capitale, interessi, spese, diritti e onorari, viola il dovere della correttezza e diligenza. È principio deontologico, infatti, che un professionista, come mandatario nell’esercizio di un’attività intellettuale, sia tenuto al rispetto dei detti doveri dovendo operare nell’interesse del cliente e comportarsi in modo da dare ogni più completa informazione, in ogni caso e senza nulla sottacere od omettere; deve infatti svolgere ogni diligente attività al fine di realisticamente consentire al cliente ogni opportuno apprezzamento. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Orvieto del 2 giugno 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Bonazzi), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 153

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 05 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Orvieto, delibera del 02 Giugno 1992
Giurisprudenza CNF

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