Impugnazione al CNF: l’erroneo deposito del ricorso presso un ufficio incompetente a riceverlo

L’impugnazione depositata presso un ufficio diverso da quello che sarebbe competente a riceverla è inammissibile, salva l’eventuale rimessione in termini qualora l’errore sia stato indotto da quanto erroneamente indicato nella decisione impugnata stessa (Nel caso di specie, la decisione disciplinare del COA indicava come Ufficio competente a ricevere l’impugnazione anche il COA presso cui l’incolpato era iscritto, richiamando la disciplina in tema di impugnazione delle decisioni dei CDD anziché l’art. 59, comma 1, del RD n. 37 del 1934, applicabile ratione temporis).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 230

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 23 Dicembre 2017 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Luglio 2013 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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