L’impugnazione avverso una decisione del consiglio dell’ordine, deve essere proposta mediante ricorso da depositarsi, a norma dell’art. 59 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, al consiglio dell’ordine locale. Deve ritenersi pertanto inammissibile il ricorso presentato non già al consiglio dell’ordine, ma direttamente al Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 5 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 151
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Novembre 1992
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