Al procedimento disciplinare che si svolge innanzi al Consiglio territoriale (nella specie, COA) – che ha natura «amministrativa» e non «giurisdizionale» – si applica l’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza, o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 8038 del 30 Marzo 2018 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 291 del 28 Settembre 2016
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