Il termine iniziale di decorrenza dei sei anni, nei quali il praticante procuratore legale può essere autorizzato all’esercizio del patrocinio avanti le preture, si computa dal primo giorno del secondo anno successivo alla iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti. Deve, di conseguenza, escludersi la possibilità che tale momento possa essere rimesso alla scelta soggettiva del praticante. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato del 7 luglio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 07 Luglio 1993
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