La risposta è nei seguenti termini:
Il quesito è superato dalla modifica dell’art. 12, comma 2, della legge n. 247/12, introdotta dal D.L. n. 148/17, conv. con l. n. 172/17, in conseguenza della quale il comma è formulato come segue: “all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 20 dicembre 2017, n. 76
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 76 del 20 Dicembre 2017- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
0 Comment