La risposta è nei seguenti termini.
Con il parere n. 24/2017 questa Commissione ha chiarito che gli incarichi giudiziari giudiziari preclusi ai Consiglieri dell’Ordine ex art. 28, comma 10 della L. 247/2012 si devono intendere quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (ad esempio curatore fallimentare, curatore dell’eredità giacente, delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari, custode giudiziale). Restano pertanto esclusi dall’incompatibilità gli incarichi che si sostanziano in oneri assegnati all’avvocato per lo svolgimento di compiti nei quali è prevalente la funzione sociale dell’attività (amministratore di sostegno, tutore di minori stranieri non accompagnati, ecc.).
Tra gli incarichi nei quali prevale la funzione sociale dell’attività professionale rientra sicuramente quello di curatore speciale del minore.
La nomina del curatore speciale è di pertinenza del Giudice, e laddove la scelta cada su un avvocato, si ritiene che la figura di curatore speciale e di difensore del minore possano coincidere.
Ben potrà quindi il Consigliere dell’Ordine, nominato curatore speciale del minore costituirsi in giudizio a difesa degli interessi del minore, a condizione tuttavia che l’incarico mantenga i requisiti di non remunerabilità che erano ovviamente sottesi alla distinzione di cui al parere n 24/2017.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 20 settembre 2017, n. 72
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 72 del 20 Settembre 2017- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera (quesito)
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