La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 2, comma 7, della legge n. 247/2012 dispone testualmente che “l’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato”. Il successivo comma precisa che “l’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato”.
Il dipendente di un ente pubblico che sia stato iscritto in un albo circondariale forense (e non sia stato radiato) può usare il titolo di avvocato pur non appartenendo all’ufficio legale dell’ente stesso, e non potendo mantenere, in quanto cancellato dall’Albo, il diritto di esercitare la professione. Ciò, beninteso, a condizione che sia indicata la funzione svolta all’interno dell’ente, affinché sia chiaro che il medesimo non svolge attività di avvocato.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 settembre 2017, n. 71
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 71 del 20 Settembre 2017- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
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