Il COA di Monza formula due quesiti con riferimento all’art. 25 del Reg. 6/2014 sulla formazione continua.

Col primo chiede se, in applicazione del combinato disposto dell’art. 12 co. 4 e 5 e dell’art. 25 del Regolamento CNF sulla Formazione Continua, ai fini del rilascio dell’attestato di formazione continua di cui al citato art. 25, sia sufficiente aver adempiuto da parte del richiedente il solo obbligo formativo triennale ovvero sia altresì necessario verificare che il richiedente abbia anche assolto l’obbligo formativo minimo per ciascun anno del triennio, tanto nelle materie ordinarie quanto nelle materie obbligatorie.
Col secondo domanda se, in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 26 del menzionato Regolamento lo stesso entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 e che in sede di prima applicazione l’attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell’interessato qualora sia in regola con l’adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all’anno 2015 ed a quello immediatamente precedente (quindi l’anno 2014) quale debba essere considerata a tali fini la misura minima per l’anno 2014.
L’attestato di formazione continua introdotto a seguito dell’adozione del Regolamento sulla formazione continua ai sensi dell’art. 11 L. 247/2012, è configurato come un sistema premiale, uno stimolo per il corretto, puntuale, regolare adempimento dell’obbligo formativo, (in luogo di quello sanzionatorio per gli inadempienti, già previsto a livello deontologico), tant’è che chi lo ottiene può richiedere ed ottenere l’inserimento del proprio nominativo sul sito internet del COA tra coloro che sono, appunto, adempienti all’obbligo formativo. Il rilascio dell’attestato presuppone pertanto l’adempimento dell’obbligo formativo così come disciplinato dalla legge e dal regolamento e potrà pertanto essere rilasciato solo se l’iscritto abbia rispettato il dettato dell’art. 12 commi 4 e 5 del reg. 6/2014, conseguendo i crediti formativi minimi annuali, eventualmente usufruendo della compensazione infratriennale, ed i crediti formativi nelle materie obbligatorie.
La disposizione transitoria contenuta nel quinto comma dell’art. 26 è stata inserita con delibera assunta nella seduta del 30 luglio 2015, sia per consentire una corretta transizione dal precedente sistema, sia per favorire l’adozione del sistema premiale. La norma prevede infatti l’applicazione dei nuovi – minori – crediti formativi triennali stabiliti dal regolamento (60 in luogo di 90) fissando convenzionalmente il triennio dal 2014 al 2016 e precisa che l’attestato di formazione continua possa essere rilasciato a coloro che abbiano conseguito i minimi regolamentari previsti per due sole annualità, il 2014 e il 2015.
In questa logica, il numero di crediti formativi minimi non può che essere quello stabilito dal regolamento 6/2014 in ragione di 15 di cui tre nelle materie obbligatorie, salva la compensazione tra annualità consecutive sino a 5 c.f. nelle materie non obbligatorie.

Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere 25 ottobre 2017, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 99 del 25 Ottobre 2017
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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