L’attendere il collega di controparte per la trattazione della causa, ovviamente entro limiti di ragionevolezza, costituisce un preciso obbligo di lealtà e correttezza, la cui lesione integra un comportamento deontologicamente sanzionabile. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona del 22 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Pennetta), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 147
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 22 Giugno 1992
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