Non costituiscono circostanze attenuanti, ai fini della determinazione della sanzione da infliggere all’avvocato incolpato, il possibile (non provato, fra l’altro) comportamento scorretto dell’avvocato della controparte e il personale coinvolgimento del professionista nel procedimento giudiziario in cui esplica funzioni procuratorie. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari del 30 ottobre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Cagnani), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 146
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 30 Ottobre 1993
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