Le statuizioni del Consiglio nazionale forense, ai sensi del disposto degli artt. 56, 4o co., r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, 51, 3o co. e 64, 2o co., r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, sono esecutive dal momento della loro pubblicazione. Conseguentemente, non è necessaria una loro integrazione per la determinazione della decorrenza del dies a quo della loro operatività da parte del consiglio dell’ordine che cura la tenuta dell’Albo nel quale è iscritto l’incolpato. (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Bologna del 7 settembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 05 Dicembre 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 07 Settembre 1992
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