L’inadempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio della professione forense configura automaticamente l’illecito disciplinare, mentre l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di assolvere ai propri doveri professionali (Nella specie trattavasi di riconoscimento di debito non onorato).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 3 luglio 2017, n. 80.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 218 del 20 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 26 Giugno 2014 (sospensione)
0 Comment