Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il COA aveva dispensato l’abogado dalla prova attitudinale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 20 dicembre 2017, n. 217

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 20 Dicembre 2017 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 05 Settembre 2016
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment