E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione cautelare ex art. 60, comma 6, della legge 247/12), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Maggio 2017 (sospensione)
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