La valutazione della condotta irreprensibile

Ai fini dell’iscrizione all’albo, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale (c.d. condotta irreprensibile, già “specchiatissima ed illibata”) non sono quelle riferibili alla dimensione privata dell’individuo, ma quelle che rilevano ai fini della valutazione, rispetto all’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento delle attività e delle funzioni considerate, sicché non dovranno essere considerate, né valutate, condotte che, per la loro natura o per la occasionalità o per la distanza nel tempo, o per altri motivi, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente (cioè al momento in cui la condotta assume rilievo) sull’affidabilità del soggetto in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Secchieri), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 214

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 18 Dicembre 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 24 Novembre 2015
abc, Giurisprudenza CNF

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