L’omessa restituzione della documentazione al cliente

L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Vannucci), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 213

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 10 Ottobre 2013 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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