L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 10 Ottobre 2013 (sospensione)
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