Non sussiste incompatibilità tra le cariche politiche e la professione forense

Le cause di incompatibilità professionale costituiscono numero chiuso e le relative situazioni devono essere interpretate in senso restrittivo, sicché non possono essere applicate estensivamente agli avvocati che ricoprono cariche elettive, per i quali la legge (art. 20 co. 1, L. n. 247/2012) si limita a prevedere la sospensione di diritto ove ricoprano cariche di particolare rilevanza (dal Presidente della Repubblica, passando per i presidenti delle camere e per finire con l’avvocato eletto presidente della provincia con più di un milione di abitanti e per il sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti), senza che ciò costituisca disparità di trattamento costituzionalmente rilevante.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Gennaio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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