Dipendenti pubblici: incompatibile con la professione forense l’attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato

Le disposizioni di cui all’art. 1, commi 56, 56 bis e 57, L. n. 662/1996 (che consentono l’iscrizione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale agli albi professionali quando la prestazione lavorativa non sia superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, c.d. part time ridotto) non si applicano all’iscrizione agli albi degli avvocati (L. n. 339/2003), per i quali -quand’anche iscritti all’albo prima del 1996- restano fermi i limiti e i divieti di cui alla legge professionale, che appunto prevede l’incompatibilità tra la professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato (art. 18 lett. d L. n. 247/2012, già RDL n. 1578/1933). Tale incompatibilità risponde infatti all’esigenza di tutelare gli interessi di rango costituzionale quali, da un lato, il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e, dall’altro, l’indipendenza della professione forense al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa, così da evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della pubblica amministrazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Gennaio 2017 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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