La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato (Nel caso di specie, il professionista aveva provveduto alla immediata interruzione di ogni attività così come contestatagli nel capo di incolpazione, non appena notificatogli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha quindi attenuato all’avvertimento la sanzione della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 29 Luglio 2014 (censura)
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