I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’Ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 19 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 29 Luglio 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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