Avvocati stabiliti: il rigetto della domanda di iscrizione presuppone l’audizione dell’interessato

In materia di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti, il rigetto della domanda non può essere pronunciato se non dopo aver sentito l’interessato (art. 6 D.Lgs. 96/2001), quand’anche non ne abbia fatto richiesta (cfr. art. 17, comma 12, L. 247/2012), a pena di invalidità della decisione stessa per error in procedendo, cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito. Il predetto obbligo di audizione è soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 206

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 30 marzo 2017, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 18 Dicembre 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 11 Ottobre 2013 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment