L’omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, delle modalità e della tempistica per la presentazione dell’impugnazione non ne determina la nullità, ma semmai giustifica, in caso di ritardo dell’impugnazione stessa, la concessione di un termine per l’errore scusabile, ove ne ricorrano i presupposti.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 18 Dicembre 2017 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 11 Ottobre 2013 (cancellazione amm.va)
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