Si verifica un “bis in idem” qualora la stessa condotta sia già stata in precedenza valutata nel merito e, pertanto, si sia consumato il potere disciplinare e si sia formato un giudicato. Conseguentemente, l’annullamento in rito (nella specie, per motivi formali) della decisione disciplinare del Consiglio territoriale che abbia irrogato la sanzione disciplinare, non si traduce in una preclusione comportante l’impossibilità di riesaminare i fatti posti a fondamento degli addebiti e, quindi, una consumazione del potere disciplinare, poiché il giudicato si riferisce al solo accertamento della nullità, la quale non si propaga agli atti precedenti a quello dichiarato invalido.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 146.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 14 Dicembre 2017 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Luglio 2014 (cancellazione)
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