La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 6 novembre 2017, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 14 Dicembre 2017 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 03 Luglio 2014 (cancellazione)
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