L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza “per motivi contingenti” di difficoltà psicologica dovuta ai “pregressi provvedimenti” di natura disciplinare dallo stesso subiti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 01 Dicembre 2017 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 28 Marzo 2012 (sospensione)
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