L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo (Nel caso di specie, il professionista non aveva acquisito nessun credito formativo nel triennio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 01 Dicembre 2017 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 28 Marzo 2012 (sospensione)
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