In tema di illecito deontologico, la lettura congiunta dei principi di specialità e di tendenziale tipicità porta alla conseguenza per cui:
a) nel caso in cui la condotta contestata non sia sussumibile in nessuna specifica fattispecie incriminatrice, è possibile ricostruire l’illecito sulla base dei doveri generali e dei valori che informano la professione forense;
b) nell’ipotesi in cui, invece, la condotta sia integralmente sussumibile in una specifica fattispecie incriminatrice, l’incolpato non potrà essere sanzionato anche per l’inosservanza dei doveri generali che vengono necessariamente (e contestualmente) violati in occasione di ogni comportamento illecito tipizzato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 198
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 01 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 12 Ottobre 2010 (radiazione)
0 Comment