Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause (Nel caso di specie, il professionista riferiva al cliente di aver depositato ricorso per ATP nonché, sempre contrariamente al vero, che controparte si era costituita in giudizio difendendosi senza fondate ragioni, che il Presidente del Tribunale aveva nominato il CTU, il quale aveva quindi fissato la data del sopralluogo presso l’immobile oggetto di accertamento, invitando infine il cliente stesso a presenziarvi unitamente al proprio CTP. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall’esercizio professionale per mesi tre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 198
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 198 del 01 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 12 Ottobre 2010 (sospensione)
0 Comment