L’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

Non può essere accolta l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. qualora l’incolpato non abbia in alcun modo dimostrato né la pendenza nei suoi confronti del procedimento penale invocato, né che il procedimento disciplinare riguardi gli stessi fatti oggetto del procedimento penale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 197

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 12 luglio 2016, n. 188 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 11 giugno 2016, n. 154.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 01 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 14 Novembre 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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