Sul piano disciplinare a nulla rileva il fatto che le condotte deontologicamente scorrette non abbiano provocato un pregiudizio al cliente, atteso che i doveri gravanti sul professionista prescindono dalla produzione del danno, attenendo all’onorabilità ed al rispetto che gli iscritti devono a se stessi ed alla classe alla quale appartengono.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 01 Dicembre 2017 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Aprile 2014 (censura)
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