La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio

L’art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 01 Novembre 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Aprile 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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