Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Registro dei praticanti – Certificato di compiuta pratica – Svolgimento delle funzioni di vice procuratore onorario – Rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del consiglio dell’ordine – Rifiuto – Legittimità.

La richiesta di rilascio del certificato di compiuta pratica, avanzata da un vice procuratore onorario al consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, deve essere rigettata, stante il disposto dell’art. 18, secondo comma del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, il quale per l’ammissione all’esame di procuratore legale dei vice pretori onorari prevede che in luogo del predetto certificato di compiuta pratica, essi debbono presentare un certificato dell’amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito richiesto per sostenere il predetto esame (nella fattispecie esaminata il Consiglio nazionale forense ha statuito che, nell’ipotesi del vice procuratore onorario, compete al solo procuratore della Repubblica presso la procura circondariale l’autorità di certificare l’attività svolta dal magistrato onorario). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 19 maggio 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 137

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 05 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Maggio 1993
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment