La sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all’accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell’incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 24 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 07 Novembre 2014 (cancellazione)
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