La mancata audizione del professionista nella fase di indagini non è motivo di nullità del procedimento disciplinare, mentre nella successiva fase dibattimentale essa rileva solo qualora l’incolpato abbia fatto espressa richiesta di avere la parola e non gli sia stata data (art. 50 del RD 37/34, ratione temporis applicabile). (Nel caso di specie, il professionista eccepiva l’asserita nullità del procedimento disciplinare a suo carico, nel quale era stato ascoltato il suo difensore costituito e non pure lui personalmente. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che l’incolpato non aveva richiesto di interloquire e che comunque non vi era stata violazione del suo diritto di difesa stante l’arringa dal proprio avvocato, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 24 Novembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Dicembre 2013 (sospensione)
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