La domanda di iscrizione all’albo non basta ad esercitare (legittimamente) la professione

La formalizzazione dell’iscrizione all’albo, e non la semplice aspettativa di iscrizione, è condizione indispensabile per l’esercizio della professione (Nel caso di specie, il professionista era iscritto alla sezione speciale dell’albo ed aveva fatto domanda di iscrizione all’albo ordinario. Nelle more, aveva cessato l’attività lavorativa presso il proprio ente pubblico e, prima ancora di ottenere l’iscrizione all’albo ordinario, ritenuta mera formalità, aveva esercitato la professione in favore di soggetti diversi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 21 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 29 Febbraio 2016 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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