Il divieto di cancellazione, stabilito dall’art. 17, co. 16, L. n. 247/2012, in pendenza di procedimento penale o disciplinare vale anche nel caso in cui la cancellazione sia richiesta dalla sezione speciale dell’albo al fine di iscriversi nella sezione ordinaria dello stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 21 Novembre 2017 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 29 Febbraio 2016 (cancellazione amm.va)
0 Comment