La facoltà di impugnare le decisioni dei consigli degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al procuratore generale presso la Corte d’appello del distretto cui appartiene il consiglio dell’ordine interessato, non certamente all’autore dell’esposto davanti al consiglio dell’ordine. Nella fattispecie il ricorso al Consiglio nazionale forense presentato da terzi privati cittadini è stato dichiarato inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 27 settembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 135
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Settembre 1993
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