L’art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 21 Novembre 2017 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 14 Luglio 2014 (sospensione)
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