Non costituisce (più) illecito disciplinare, già sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense (ora art. 71 ncdf), la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso in parte qua).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 21 Novembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Aprile 2014 (sospensione)
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