La mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullità della decisione, se si riferisce alla copia notificata e non all’originale del provvedimento. In ogni caso, con particolar riferimento alle decisioni disciplinari, qualora la conformità all’originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario recando, con la dicitura “firmato” o “F.to” e l’indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell’originale asseverando, anzi, il contrario.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 21 Novembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Aprile 2014 (sospensione)
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