L’avvocato che presenta una denuncia-querela a carico di un collega è tenuto preventivamente ad uno scrupoloso esame del relativo contenuto e fondamento. Deve, pertanto, considerarsi scorretto e meritevole di sanzione disciplinare il comportamento del professionista che proponga denuncia penale nei confronti del collega, senza alcun preventivo esame del fondamento delle accuse e senza alcuna comunicazione al consiglio dell’ordine. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca del 3 luglio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. D’Arle), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 131
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 03 Luglio 1992
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