L’avvocato che incarica un collega di svolgere funzioni procuratorie, risponde in proprio del compenso spettante a quest’ultimo. Di conseguenza risulta ingiustificato e non conforme ai principi di correttezza il comportamento del professionista il quale pretenda di liquidare in via forfettaria ed in misura inferiore al dovuto le spettanze del collega nominato per lo svolgimento delle funzioni procuratorie. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano del 25 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Cagnani), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 130
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 25 Gennaio 1993
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