Il ricorso al Consiglio nazionale forense è ammesso solo contro le deliberazioni degli ordini locali in materia di iscrizione all’albo o di cancellazione dall’albo, nonché in materia di procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, e cioè contro manifestazioni di giudizio o di apprezzamento e, comunque, contro decisioni che definiscono il procedimento. Di conseguenza deve ritenersi non impugnabile una decisione interlocutoria e non definitiva del consiglio dell’ordine, e l’eventuale ricorso proposto deve ritenersi inammissibile. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi del 25 maggio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Montalto), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 129
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 05 Dicembre 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 25 Maggio 1991
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